Il Consiglio di Stato, con l’ordinanza cautelare n. 3511 del 31/08/2023, ha affrontato in sede cautelare una questione relativa al possesso dei requisiti per l’ammissione al concorso per diventare Allievo Carabiniere.
In particolare, tra i requisiti per l’accesso alle Forze armate vi è l’“avere tenuto condotta incensurabile”, previsto dall’art. 635 del Codice dell’ordinamento militare.
Nel caso oggetto di esame, al candidato – rappresentato dagli Avv.ti Alessio Giaquinto e Valentina Buonadonna – alcuni anni prima dello svolgimento del concorso, gli venne attribuita la detenzione di una piccola quantità di sostanza stupefacente che dette luogo ad una sanzione amministrativa (il c.d. ammonimento prefettizio).
In considerazione di questo fatto, durante lo svolgimento del concorso per Allievi Carabinieri, il Ministero della Difesa ha ritenuto di escludere il candidato, considerando incompatibile questo evento pregresso con l’inserimento nei ruoli di una Forza armata.
Impugnato il provvedimento di esclusione, in primo grado il TAR di Roma, rifacendosi ad una recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, ha escluso la concessione di misure cautelari sul presupposto dell’improbabile accoglimento del ricorso. In quest’ambito infatti l’Amministrazione militare è detentrice di un’ampia discrezionalità nel valutare la sussistenza o meno del requisito dell’incensurabilità, discrezionalità che non può essere sindacata in sede giudiziale se non nelle ipotesi di “palese abnormità, irragionevolezza, difetto di motivazione, travisamento degli atti o violazione delle norme procedurali.”
Se non che, il Consiglio di Stato, chiamato a pronunciarsi sull’appello contro la decisione del Giudice di primo grado, ha affermato che “sebbene per la giurisprudenza maggioritaria l’Amministrazione possa valorizzare anche un singolo episodio di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini del giudizio – discrezionale – sulla sussistenza del requisito della “condotta incensurabile”, tale valutazione deve comunque tener conto di tutte le circostanze e riguardare nella sua globalità la storia personale del candidato“.
La decisione finale tornerà ora al TAR di Roma, al quale il Giudice d’appello sembra abbia tracciato un percorso teso a valorizzare tutta la storia personale dei candidati che non singoli episodi negativi di vita che rischierebbero, altrimenti, di pregiudicare senza possibilità di redenzione, la vita professionale dei candidati ai concorsi militari.
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